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Discussione: Cosa potrebbe succedermi se...?

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  1. #1
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    Attualmente la legge (e la stessa giurisprudenza, salvo qualche eccezione sporadica) punisce la coltivazione, che viene ricompresa nel novero delle ocndotte punibili, ai sensi dell'art. 73 dpr 309/90.
    Ciò a prescindere dalla eventuale destinazione ad uso personale del prodotto frutto della coltivazione.
    Il numero di piante che possono essere rinvenute nel corso di una perquisizione, le modalità della coltivazione (specialmente quella indoor) e gli strumenti utilizzati a tale scopo che vengano rinvenuti, costituiscono parametri importanti per le forze dell'ordine, al fine di procedere ad una denunzia a piede libero, oppure all'arresto della persona.
    Ovviamente le sto indicando dei riferimenti generali, in quanto non vi sono soglie precise che determinino o meno l'arresto dell'indagato.
    E' evidente che un numero assai limitato di piante, comporta certamente la sottoposizione ad un procedimento penale, ma non necessariamente la privazione della libertà.
    Piuttosto ritengo che sia particolarmente importante sapere che in caso di perquisizione
    1. ci si può avvalere della presenza o di una persona di fiducia o di un avvocato prontamente reperibile,
    2. si deve verificare se il sequestro della piante riguardi solamente le infiorescenze e le foglie, oppure coinvolga anche altre parti delle stesse prive di principi attivi (spesso nelle notizie di reato si legge che sono stati sequestrati quantitativi elevati, quando invece, si tratta di fusti, zolle ed altro materiale inerte),
    3. è bene non cercare una difesa "fai da te" perchè si può incorrere in errori gravi (quindi contattare subito un professionista specializzato e attendere che siano le forze dell'ordine od il PM a ricontattarci)
    4. spesso può essere utile muoversi velocemente, chiedendo una perizia, o, comunque, cercando di partecipare all'attività peritale che il PM o le forze dell'ordine svolgono, ai sensi dell'art. 359 c.p.p. (vale a dire non in contraddittorio). LE ragioni di questo consiglio sono intuitive.

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio
    Attualmente la legge (e la stessa giurisprudenza, salvo qualche eccezione sporadica) punisce la coltivazione, che viene ricompresa nel novero delle ocndotte punibili, ai sensi dell'art. 73 dpr 309/90.
    Ciò a prescindere dalla eventuale destinazione ad uso personale del prodotto frutto della coltivazione.
    Il numero di piante che possono essere rinvenute nel corso di una perquisizione, le modalità della coltivazione (specialmente quella indoor) e gli strumenti utilizzati a tale scopo che vengano rinvenuti, costituiscono parametri importanti per le forze dell'ordine, al fine di procedere ad una denunzia a piede libero, oppure all'arresto della persona.
    Ovviamente le sto indicando dei riferimenti generali, in quanto non vi sono soglie precise che determinino o meno l'arresto dell'indagato.
    E' evidente che un numero assai limitato di piante, comporta certamente la sottoposizione ad un procedimento penale, ma non necessariamente la privazione della libertà.
    Piuttosto ritengo che sia particolarmente importante sapere che in caso di perquisizione
    1. ci si può avvalere della presenza o di una persona di fiducia o di un avvocato prontamente reperibile,
    2. si deve verificare se il sequestro della piante riguardi solamente le infiorescenze e le foglie, oppure coinvolga anche altre parti delle stesse prive di principi attivi (spesso nelle notizie di reato si legge che sono stati sequestrati quantitativi elevati, quando invece, si tratta di fusti, zolle ed altro materiale inerte),
    3. è bene non cercare una difesa "fai da te" perchè si può incorrere in errori gravi (quindi contattare subito un professionista specializzato e attendere che siano le forze dell'ordine od il PM a ricontattarci)
    4. spesso può essere utile muoversi velocemente, chiedendo una perizia, o, comunque, cercando di partecipare all'attività peritale che il PM o le forze dell'ordine svolgono, ai sensi dell'art. 359 c.p.p. (vale a dire non in contraddittorio). LE ragioni di questo consiglio sono intuitive.
    La ringrazio!
    NON SI POSSONO METTERE LE MANETTE ALLA NATURA Hidden Content

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