Atteso il fermento che si sta manifestando attorno a non meglio precisate ipotesi di modifica dell’attuale legislazione in materia di stupefacenti, le quali, a quanto sin letto, hanno comportato la formulazione di progetti normativi, piuttosto sorprendenti, alcuni dei quali, che, addirittura, paiono privi di fondatezza e coerenza giuridica (basti pensare alla circostanza che taluno – incredibilmente - intende legalizzare la cessione di “piccoli quantitativi” di stupefacente), ho ritenuto di potere fornire un modesto contributo, riprendendo una mia proposta normativa, che avevo inviato – su sollecitazione rivoltami - a qualche esponente politico e della società civile a suo tempo, senza, peraltro, ricevere riscontro di sorta.
Poiché si tratta di un bozza del 2010, ho inteso apportare alcuni ulteriori cambiamenti, per renderla maggiormente attuale.
Non ho la presunzione di avere trovata la quadratura di un cerchio, che spesso pare un ellisse, tanto è difficile la sua conformazione, né di avere trovato chissà quali soluzioni; spero solo di avere predisposto una base di discussione, i cui principi si dimostrino condivisibili e condivisi.
In calce agli articoli più importanti ho fornito una spiegazione delle modifiche e delle ragioni che sottendono alle stesse.
Ogni commento – anche di critica, se educata - è ben accetto.

Carlo Alberto Zaina

Proposta di modifiche normative volte alla modifica del trattamento sanzionatorio dei reati concernenti gli stupefacenti

Art. 1.
L’art. 73 co. 1 dpr 309/90 è sostituito dal seguente
(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo, detiene per fini diversi dall’uso personale e/o di gruppo, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
2. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabelle I e III, che eccedono il quantitativo prescritto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 12.000 a euro 48.000.

3. Le condotte previste dai comma 1 e 2, quando abbiano ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14, sono punite con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.800 a euro 18.000

4. Con le medesime pene di cui ai comma 1 e 3 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva piante idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualunque tipo, che per quantità, ovvero per specifiche modalità o tecniche di coltivazione, avuto riguardo al luogo dove detta attività venga svolta ed accertata, all’eventuale estensione dello stesso, al grado di maturazione e germinazione, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a fornire un prodotto destinato ad un uso non esclusivamente personale e/o di gruppo.
5. Ai fini del giudizio di destinazione all'uso personale o di gruppo della sostanza stupefacente o coltivata, rilevano i mezzi utilizzati, le modalità adottate, la tipologia di confezionamento, le condizioni personali e soggettive dell’agente, lo stato, la qualità e la quantità lorda delle piante e delle sostanze, nonché tutte le circostanze oggettive e soggettive che appaiano idonee al giudizio.

Ho riportato, in primo luogo, la distinzione sanzionatoria fra droghe pesanti e droghe leggere, ripristinando la ripartizione in quattro tabelle, così come originariamente previsto e, comunque, sino all'entrata in vigore della L. 49/2006 e soprattutto differenziando nuovamente il trattamento sanzionatorio, a seconda del tipo di sostanza.
Viene, inoltre, confermata la previsione della non punibilità penale della detenzione ad uso personale e/o di gruppo, soprattutto in relazione a questa seconda ipotesi, ritengo sia opportuno conformarsi in maniera espressa alla recente decisione delle SSUU n. 25401/13.
La condotta coltivativa, per quanto di sua competenza, cessa di costituire un reato di pericolo (prima presunto, ora concreto), per venire inserita nella categoria dei reati di evento.
La punibilità del gesto coltivativo viene, ora a dipendere principalmente dall’esame del fine che esso persegue (un uso differente da quello personale), giungendo, così, la coltivazione ad essere collocata sullo stesso piano della detenzione ad uso personale (non punibile).
Va, infatti, evidenziato che, molto differentemente da quanto sostenuto dalla sentenza delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza dell’aprile 2008, la coltivazione non presenta affatto quel difetto di immediatezza nel rapporto fra coltivatore e prodotto, che, invece, non viene ravvisato nella detenzione e che costituirebbe l’elemento distintivo tra le due ipotesi.
L’iter coltivativo, infatti, appare una progressione temporale (dalla semina al raccolto del prodotto anche di una sola pianta) che si sviluppa sempre sotto il controllo dell’agente, che diviene da coltivatore, al momento del raccolto, detentore della derrata.
Ergo nessuna differenza tra detenzione e coltivazione può e deve essere ravvisata, considerando, poi, che la detenzione è condotta ontologicamente successiva alla coltivazione.
L’uso personale di sostanze stupefacenti diviene, pertanto, causa di giustificazione, che scrimina la condotta e la priva di antigiuridicità e viene esteso anche alla coltivazione., sull'abbrivio di pronunzie giurisprudenziali in tal senso, che evidenziano l’assenza di un’offensività di carattere finalistico.
Ho ritenuto, poi, di richiamare con un comma ad hoc i criteri principali che possono guidare il giudicante nella propria valutazione, prevedendo, inoltre, una clausola di chiusura omnicomprensiva “ tutte le circostanze oggettive e soggettive idonee al giudizio”.
Rimane evidente che la condotta di coltivazione mantiene indubbi profili di illiceità, quando non venga dimostrato il fine scriminante richiamato.
In tale caso canoni interpretativi utili per il giudicante, rimangono quei paradigmi, già individuati dalla giurisprudenza che consistono sia nel grado di maturazione e germinazione delle piante, sia nelle altre circostanze dell'azione.
Ho espressamente introdotto la esimente dell'uso di gruppo sia per la detenzione, che per la coltivazione.
Se per la prima condotta, si tratta di tradurre normativamente, quale presa d'atto la decisione delle SSUU 10.06.2013 n° 25401, per la coltivazione si tratta di una proposta che mira ad equipararla in toto con la detenzione, prevedendo, in pari tempo, la costituzione di associazioni che possano comprendere in luoghi determinati più coltivatori tra loro consorziati.
Ho, da ultimo ritenuto, che fosse necessario inserire un comma – il 5 - che individui i criteri che devono essere utilizzati per affermare la destinazione dello stupefacente all’uso personale.


Art.3
I commi 5 e 5bis dell’articolo 73 del DPR 9/10/1990, n. 309, sono abrogati e sostituiti dall’articolo 73bis.

Art. 4.
Dopo l’art. 73 del DPR 9/10/1990, n. 309 viene inserito l’articolo 73bis.
Art. 73bis.
(Condotte e fatti illeciti di lieve entità)
1. Chiunque coltiva, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o, comunque, illecitamente detiene per fini diversi dall’uso personale e/o di gruppo, sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella tabella I dell’art. 14, quando il fatto è di lieve entità, è punito, a titolo di reato autonomo, con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 1.200 ad euro 10.000.

2. . Le condotte previste dal comma 1, quando abbiano ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14, sono punite con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 600 a euro 6.000

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al co. 1, sono di lieve entità le condotte ed i fatti, che, una volta valutati i mezzi utilizzati, le modalità adottate, le condizioni personali e soggettive dell’agente, le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e la quantità lorda delle sostanze, appaiano di limitata e circoscritta offensività.

4. Con le medesime pene di cui ai comma 1 ed 2 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva piante idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, ovvero per specifiche modalità o tecniche di coltivazione, avuto riguardo al luogo dove detta attività venga svolta ed accertata, all’eventuale estensione dello stesso, al grado di maturazione e germinazione, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a fornire un prodotto destinato ad un uso non esclusivamente personale e/o di gruppo
[COLOR="red"]Ho da sempre sostenuto che l'ipotesi della lieve entità, concepita come circostanza attenuante, seppur ad effetto speciale, costituisse una grave errore prospettico, atteso che, così opinando, il legislatore, aveva compresso non poco l'istituto, esponendolo, al rischio di non applicazione, in virtù del necessario bilanciamento con altre circostanze aggravatrici.
Si deve ricordare in proposito che, sino all'intervento della Corte Costituzionale – con la nota sentenza 251 del 15 novembre 2012, che ha bocciato l'art. 69 cp – permaneva il divieto di far prevalere la circostanza della “lieve entità del fatto” di cui all’articolo 73, comma 5, del Testo Unico in materia di stupefacenti, sulla recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma, del codice penale, con conseguenze, spesso, aberranti, di disapplicazione dell'istituto.
La eventuale contestazione all’imputato della recidiva ex art. 99 c.p., così come di qualsivoglia circostanza aggravante, tra quelle previste dall'art. 80 comma 1 dpr 309/90 – attesa la struttura di reato autonomo – non riverbera più effetti in relazione alla concreta configurabilità dell’ipotesi lieve.
Per la cannabis, il comma 2 prevede sanzioni che per la loro quantificazione, impediscono qualsiasi forma di arresto (anche solo in forma facoltativa).


Art. 5
Dopo l’art. 73 bis del DPR 9/10/1990, n. 309 viene inserito l’articolo 73 ter
Art. 73 ter
(Coltivazione in forma associata per uso personale)
1. Non è punibile chi, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva in forma associata piante di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che appaiono destinate a fornire un prodotto destinato ad un uso esclusivamente personale e/o di gruppo, secondo i criteri indicati dal comma 4 dell’art. 73.
2. E' ammessa la costituzione di gruppi di persone costituiti in forma libera per l’attività di coltivazione associata al fine della produzione di sostanze destinate all’esclusivo consumo personale dei medesimi. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato deve essere presentata presso l’Ufficio Anagrafe del comune ove esso ha sede, che istituirà un apposito registro di iscrizione e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno 5 soci fondatori. Il numero di piante coltivabili da ciascun gruppo autorizzato, l'ammontare della tassa di concessione governativa annuale e tutti gli adempimenti organizzativi necessari e relativi verranno determinati con separata previsione regolamentare da emanarsi contestualmente alla presente norma. I gruppi non possono svolgere attività di lucro e non possono, comunque, avere oltre i 50 soci.

Ho ritenuto necessaria una espressa previsione concernente quelli che taluno ha definito i CSC (Cannabis Social Club).
Al di là degli acronimi io mi sono permesso di chiamarli “gruppi di persone costituiti in forma libera per l’attività di coltivazione associata” .
Questa norma (più di altre), allo stato, è ancora in embrione e, comunque, presenta margini di modifica e perfezionamento, pur non dovendo venire stravolta, in quanto mi pare strategica per favore una coltivazione che assolva alla funzione di un uso di gruppo, dichiarato preliminarmente e controllato, evitando, quindi possibili, inquinamenti da parte di gruppi ciriminali e potentati economici.
Si vuole, in buona sostanza, favorire una coltivazione geneticamente orientata all'uso personale del singolo, o di gruppi circoscritti di persone, sotraendo potenziali acquirenti al mercato dello spaccio e delle organizzazioni che lo governano.