Art. 11

L’art. 94 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 è modificato nel modo seguente:
1. Al comma 4 le parole “Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero,anche attraverso le altre prescrizioni di cui al all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati” sono abrogate.
2, Il comma 5 è abrogato.
3. Il comma 6ter è abrogato. I commi 6 e 6bis assumono i numeri di 5 e 5bis.

Il giudizio approfondito del Tribunale mi pare giusto.

Art. 12
L'art. 14 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 è sostituito dal seguente
L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
1) nella tabella I devono essere indicati:
a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;
2) nella tabella II devono essere indicate:
a) la cannabis indica, prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;
3) nella tabella III devono essere indicate:
a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;
4) nella tabella IV devono essere indicate:
a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;
5) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
6) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.
Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purchè sia idonea ad identificarlo.

Ho ritenuto che, per operare una seria distinzione fra le sostanze ed introdurre un trattamento sanzionatorio differenziato, sulla base di oggettive differenziazioni di pericolosità, si debba superare l'omologazione tabellare introdotta con la L. 49 del 2006 e si debba ritornare, come linea guida, al testo dell'art. 14 previgente.
Tale testo, infatti, permette distinzioni tabellari che appaiono coerenti con le modifiche dell'art. 73 e con le altre norme che si propongono.
Se, poi, la evoluzione scientifica consigliasse un formulazione diversa ben venga, a patto, comunque, di mantenere la rigorosa separazione tra le tipologia di stupefacenti in questione, in quanto si tratta di posizione non negoziabile.


Art. 13
Il co. 5 dell’art. 656 c.p.p. è così modificato
Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dal co. 7 ne sospende l'esecuzione. La previsione di cui al comma 9 lettera c) non si applica nei casi di cui agli articoli 90 e 94 dpr 309/90. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato

Ho introdotto una previsione che impedisca la carcerazione di coloro che abbiano in corso un programma per raccordarlo con l'art. 4 comma 2 dl 272/2005 che esclude tassativamente l'applicazione del comma 9 lett. c) alle persone che abbiano in corso un programma terapeutico.

Art. 14
La lettera a) del comma 9 dell’art. 656 del codice di procedura è così sostituita
La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a)nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonchè di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis, del medesimo codice. E’ fatta eccezione per coloro che, anche se condannati per violazione degli artt. 73 (quest’ultimo nell’ipotesi aggravata ai sensi dell’art. 80) e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si trovino agli arresti domiciliari, disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in relazione al proprio stato di tossicodipendenti.



L’esperienza professionale mi ha portato a scontrarmi con l’irragionevolezza di una norma [l’art. 656 comma 9 lett. a)] che, volendo escludere dalla platea dei beneficiari del beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena, gli autori od i partecipi di reati di spiccata gravità, non tiene conto, però – con riguardo alle violazioni degli artt. 73 (aggravato dall’ingente quantità) e 74 (associazione per delinquere) dpr 309/90, che il condannato possa essere effettivamente un tossicodipendente, che nell’economia e dinamica della vicenda può avere rivestito un ruolo marginale, se non addirittura essere stato costretto ad essere concorrente nel reato.
Non dobbiamo, infatti, pensare che la figura del trasportatore, del detentore, del corriere che importa o si presta a trasferire sostanze stupefacenti coincida necessariamente con quella del grosso trafficante.
Anzi, le cronache giudiziarie ci dimostrano che una rilevante percentuale di coloro che si prestano a queste condotte, o di coloro che vengano risucchiati nel gorgo dell’associazione criminosa di cui all’art. 74, sono, in realtà, in una posizione di base, che si pone all’esatto contrario dei soggetti di vertice che gestiscono – di regola - le grosse partite di droga.
Mi è recentemente capitato di dovere prendere atto che una persona condannata ad una pena oggettivamente modesta per la violazione dell’art. 73 aggravato ex art. 80/2° (ingente quantità), che si trovava già in stato di arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89 dpr 309/90 e che stava seguendo proficuamente un programma terapeutico lavorativo, sia stato ricondotto in carcere, risultando ostativo alla prosecuzione della misura attenuata, il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità.
I danni sofferti dal giovane (che ha dovuto attendere oltre tre mesi per la fissazione dell’udienza in Sorveglianza e l’ammissione al regime dell’affidamento di cui all’art. 94 ) sono stati enormi, con interruzione del programma terapeutico.
Del punto di vista del giudice prevale il timore della pericolosità implicita del soggetto (data dall’art. 80) rispetto alla conclamata necessità di risocializzazione del condannato.
Se, dunque, una persona che – pur condannata per i due citati reati - sia effettivamente tossicodipendente ed abbia dimostrato testualmente, già in sede di giudizio di cognizione, questa propria condizione personale, ottenendo l’ammissione al regime governato dall’art. 89, pare logico e razionale che questo importante percorso terapeutico, non debba venire sacrificato sull’altare di generali ed indeterminati principi di tutela sociali, desunti presuntivamente dalla gravità dei reati, senza una prognosi personale ad hoc.
Non dimentichiamo che l’art. 89 è, a parere di chi scrive, una norma fondamentale nel sistema delle misure cautelari, perché è l’unica seria via di accesso per il recupero del tossicomane, che abbia delinquito a cagione della propria condizione personale.



Art. 15
Alla lettera c) del comma 9 dell’art. 656 del codice di procedura penale vengono aggiunte, alla conclusione del testo attuale, le seguenti parole: “con esclusione del caso in cui ricorra la possibilità, per l’interessato di richiedere la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 90 dpr 309/90 o l’applicazione della misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 94 dpr 309/90”.

Art. 16.
Al quarto Comma dell’art. 99 del Codice Penale, dopo le parole “Se il recidivo commette un altro delitto non colposo” sono inserite le parole: “a meno che questo sia commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”.

Art. 17.
(Arresto obbligatorio in flagranza)
L’art. 380 comma 2 lett. h) del codice di procedura penale le parole “salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo” sono abrogate.

Art. 18.
(Arresto facoltativo in flagranza)
All’art. 381 del codice di procedura penale è inserito il comma 4 ter “Non è consentito l'arresto della persona che detenga sostanze stupefacenti psicotrope per uso personale e/o di gruppo, oppure coltivi piante idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualunque tipo, ove emergano elementi che rendono evidente che tale condotta sia finalizzata all’uso personale e/o di gruppo”.


Credo che sia le forze dell’ordine, che i PM siano in grado immediatamente di comprendere, in assenza di elementi sintomatici o di prova di un’attività di spaccio, se la persona che detiene o coltiva abbia destinato in tutto od in parte lo stupefacente a terzi.
E’ bene evitare qualsiasi rischio di privazione ingiusta della libertà personale
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Rimini, lì 24 luglio 2013

Avv. Carlo Alberto Zaina