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Discussione: novità giurisprudenziali

  1. #181
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    Desidero segnalare che la decisione delle SSUU della Corte di Cassazione dello scorso 29 maggio determina, quindi, la possibilità per chiunque sia stato condannato per reato connessi ad hashish e marjiuana, di chiedere la revoca della sentenza passata in giudicato - attraverso l'attivazione del rimedio processuale previsto dall'art. 673 c.p.p. -, anche nell'ipotesi nelle quali attinte dalla declaratoria di incostituzionalità siano le norme penali incidenti sul trattamento sanzionatorio.
    E' da ritenere che esse siano state considerate "analoghe alle norme incriminatrici".
    Dunque, pare di potere ricavare il principio per cui l'intervento delle SSUU riconosca la facoltà di richiedere la rimodulazione della sanzione inflitta sulla base di una pena, dichiarata illegale (come avvenuto per la legge FINI GIOVANARDI), basandosi su di una lettura corretta della L. n. 87 del 1953, art. 30, commi 3 e 4, la quale presenta una previsione più ampia dell'art.673 c.p.p. e che rimane lo strumento processuale per riproporre la questione al giudice dell'esecuzione.
    Non è corretto affermare, come fanno alcuni organi di stampa, che la decisione attiene solo a situazioni di lieve entità.
    Come al solito i giornalisti si dimostrano non all'altezza perchè si limitano a leggere senza capire che era il caso specifico attinente alla lieve entità e non è la sentenza che limita l'efficacia a tali casi, e perchè riportano acriticamente questo dato ingenerando confusione.
    Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento al 3339030931.

  2. #182
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    Il dibattito sulla liceità o meno della coltivazione di piante che producano derivati della cannabis si arricchisce di un nuovo pronunziamento reso dal GUP presso il Tribunale di Avellino, (che si allega) relativo ad una vicenda che vedeva tre persone imputate in relazione ad una piantina di dimensioni assai limitate, che - stando al capo di imputazione - sembrerebbe essere stata addirittura priva di principio attivo.
    Volendo prescindere, quindi, dalla considerazione che una situazione di fatto, del tipo di quella descritta, comporterebbe a fortiori, il proscioglimento degli imputati, non essendo venutosi a realizzare l'evento illecito tipico, che rende la condotta penalmente rilevante e cioè la produzione di principio attivo (THC), la sentenza appare, però, interessante per alcune considerazioni sviluppate dal GUP sulla sempre viva questione della necessità di stabilire quali siano i limiti entro i quali la condotta di coltivazione risulti priva di offensività.
    Il GUP riconduce, infatti, il concetto di offensività a quei termini "ortodossi" che trovano la loro massima espressione nella nota sentenza delle SSUU n. 28605 (28 aprile - 10 luglio 2008) e che fanno coincidere la pericolosità della coltivazione (vale a dire l'idoneità di tale comportamento ad assumere rilevanza penale) esclusivamente o con il non completamento del ciclo di maturazione, oppure con una presenza di principio attivo inidoneo a produrre effetti droganti.
    La destinazione del prodotto ad uso personale, quindi, appare - purtroppo - esclusa dal novero degli elementi che il giudice è chiamato a considerare per valutare la attitudine della coltivazione a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla legge sugli stupefacenti e che consiste sia in via primaria nella difesa della salute pubblica, sia in via sussidiaria nella preservazione della sicurezza e dell'ordine pubblico.
    Argomenti, che militerebbero nel senso di privare di valore esimente la coltivazione ad uso personale, si rinverrebbero sia nella struttura dell'art. 75 (che non ricomprende nell'elenco delle condotte che possono formare oggetto di sanzioni amministrative - siccome scriminate dall'uso personale - la coltivazione), sia nell'adesione incondizionata ai principi della sentenza delle SS.UU. del 2008 già citata, che ebbe a sostenere pervicacemente (attraverso il richiamo alla sentenza 360/1995 della Corte Costituzionale) la arbitrarietà della distinzione fra "coltivazione domestica" e "coltivazione agraria", e la peculiare differenza tra detenzione ad uso personale e coltivazione ad uso personale (sulla base di considerazioni astratte e piuttosto irrealistiche, quale ad esempio il convincimento che il detentore abbia una relazione più diretta con lo stupefacente di quanto non l'abbia il coltivatore con la pianta ed il prodotto ottenuto).
    Sia consentito rilevare che l'evocazione della sentenza delle SS.UU. del 2008 pare - in questo come in altri arresti giurisprudenziali - una sorta di foglia di fico, dietro la quale pudicamente nascondersi per reprimere preventivamente ogni spinta evolutiva del pensiero giuridico, che richieda un approccio differente al tema della offensività, basato sulla necessaria centralizzazione del tema del consumo personale.
    E' inutile e gravemente riduttivo ricondurre l'evoluzione del principio di legalità "nullum crimen sine iniuria" solamente alle risultanze eventualmente positive di un'analisi tecnica che accerti il livello qualitativo/quantitativo del THC che la pianta (o le piante) è in grado di produrrre all'atto del sequestro.
    Si deve, infatti, osservare che circoscrivere a tali termini l'inoffensività (o l'offensività) della condotta coltivativa, comporta la aprioristica esclusione esclusione della valutazione della volontà dell'agente e dello scopo che questi persegue con il proprio comportamento.
    Non si può continuare a navigare nell'equivoco.
    Se il bene giuridico presidiato dalle norme penali ed amministrative contenute nel dpr 309/90 - ed in modo speciale dall'art. 73 - è di carattere plurimo, desunto dalla combinato dato dalla salute pubblica, dalla sicurezza e dall'ordine pubblico appare necessario che questi tre scopi asseritamente tutelati dal compendio normativo vengano posti in correlazione paradigmatica anche (e soprattutto) con la volontà che induce il singolo cittadino alla coltivazione per il proprio esclusivo fabbisogno.
    La spinta motiva, il fine perseguito non possono, pertanto, rimanere confinati in un limbo, che impedisce loro di produrre concreti effetti positivi sul piano ermeneutico.
    Se, infatti, il dpr 309/90 è posto a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, la coltivazione domestica e privata del singolo costituisce espressione chiara e non equivocabile di una idea di produzione che esaurisce il proprio iter e raggiunge il proprio acme all'interno della sfera privatistica dell'agente e non deborda, nè esorbita dalla stessa.
    L'assenza di proiezione e di conseguenze ab externo - il prodotto della coltivazione, quindi, non viene posto sul mercato e non aumento il potenziale di sostanza illecita offerto ai terzi - rivestono caratteri decisivi in una prognosi di non offensività e, pertanto, di liceità della coltivazione.
    Per quanto riguarda l'argomento legislativo, cioè il testo dell'art. 75, corre l'obbligo di osservare che le modifiche introdotte dalla L. 79/2014 - che la sentenza non ha potuto richiamare perchè anteriore al provvedimento legislativo in questione - continuano a costituire un baluardo giuridico alla omologazione della coltivazione a tutte quelle condotte che geneticamente illecite, invece, trovano una loro giustificazione proprio per la loro strumentalità con il fine del consumo personale.
    Si tratta di una triste realtà che potrà essere superata solo con una vera volontà politica di modifica della vigente legislazione.
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  3. #183
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    buona sera Avvocato,
    mi permetto di farle una domanda perchè c'è una cosa che non riesco a capire pur avendo letto decine di post a riguardo, quello che non riesco a capire è se una persona condannata con l'articolo 73 comma 5 ha diritto ad un ricalcolo della pena o se questo comma non prevede un ricalcolo.
    Sul web ci sono articoli che dicono di si e altri che dicono di no, purtroppo non riesco a comprendere bene i termini che vengono usati negli articoli che ho letto, quindi se fosse così gentile da fare chiarezza su questo punto le sarei grato.
    nel caso il comma 5 non prevedesse il ricalcolo mi spiegherebbe cortesemente il perchè?

    la ringrazio anticipatamente.

  4. #184
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    Pubblico le motivazioni della sentenza resa dal GUP di Pisa che lo scorso 2 aprile ha assolto un mio assistito dall'accusa di coltivazione illecita di 4 piantine.
    Buona lettura!
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  5. #185
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio
    Pubblico le motivazioni della sentenza resa dal GUP di Pisa che lo scorso 2 aprile ha assolto un mio assistito dall'accusa di coltivazione illecita di 4 piantine.
    Buona lettura!
    vi è andata benissimo
    immagino la scena di sto tipo che si lancia dalla finestra con le piantine

  6. #186
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    Citazione Originariamente Scritto da wall-e Visualizza Messaggio
    buona sera Avvocato,
    mi permetto di farle una domanda perchè c'è una cosa che non riesco a capire pur avendo letto decine di post a riguardo, quello che non riesco a capire è se una persona condannata con l'articolo 73 comma 5 ha diritto ad un ricalcolo della pena o se questo comma non prevede un ricalcolo.
    Sul web ci sono articoli che dicono di si e altri che dicono di no, purtroppo non riesco a comprendere bene i termini che vengono usati negli articoli che ho letto, quindi se fosse così gentile da fare chiarezza su questo punto le sarei grato.
    nel caso il comma 5 non prevedesse il ricalcolo mi spiegherebbe cortesemente il perchè?

    la ringrazio anticipatamente.
    Non vedo perché non si debba in teoria operare un ricalcolo della pena anche in relazione al comma 5. All'atto pratico la vicenda, però, e' meno scontata di quanto si pensi perché le differenze fra le pene della Fini Giovanardi e quelle anteriori erano minimali, e, dunque, la ride terminazione potrebbe incidere impercettibilmente

  7. #187
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio
    Pubblico le motivazioni della sentenza resa dal GUP di Pisa che lo scorso 2 aprile ha assolto un mio assistito dall'accusa di coltivazione illecita di 4 piantine.
    Buona lettura!
    Complimenti avvocato e in bocca al lupo al suo assistito,sperando che non si debba piu buttare dal balcone...

  8. #188
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio
    Non vedo perché non si debba in teoria operare un ricalcolo della pena anche in relazione al comma 5. All'atto pratico la vicenda, però, e' meno scontata di quanto si pensi perché le differenze fra le pene della Fini Giovanardi e quelle anteriori erano minimali, e, dunque, la ride terminazione potrebbe incidere impercettibilmente
    ok, capito..
    grazie del chiarimento

  9. #189
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    Segnalo con soddisfazione la sentenza emessa in data odierna dal GUP presso il Tribunale di Milano (dott. Vanore) che -accogliendo le mie richieste - ha assolto D.B. dall'accusa di coltivazione di tre piante di cannabis e di detenzione di 22 grammi di marijuana .
    In attesa delle motivazioni, che saranno rese note tra 90 giorni, e' ragionevole ipotizzare che il giudice abbia operato una valutazione ampia ed approfondita del concetto di offensività, ritenendo che il numero non elevato di piantine non configuri una forma di vera e propria coltivazione intesa in senso tecnico.
    Desidero, infatti, richiamare una giurisprudenza invalsa - tra l'altro proprio anni fa a Milano - la quale, pur nel formale rispetto della sentenza delle SSUU del 2008, oppone una distinzione distanzia le fra la coltivazione vera e propria (espressione di un'attività articolata ed organizzata) e la messa a dimora domestica (rudimentale e circoscritta a pochissime piante).
    Nella fattispecie avevo, inoltre, contestato la metodica peritale che, come spesso accade, non aveva sottoposto ad analisi individuale le singole piante, ma aveva cumulato le stesse, operando una media percentuale di Thc ed un'indebita somma del principio attivo.
    Va, inoltre rilevato che appare rilevante ai Fini dell'intervenuta assoluzione anche la dichiarazione del B. Di essere un assuntore incensurato, dotato di risorse economiche tali da escludere la necessità di cedere a terzi i prodotti della coltivazione.
    In conclusione un altro piccolo passo avanti di cui sono molto orgoglioso.

  10. #190
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    D.B. certo la ringrazierà tantissimo...certo che pero' e' ridicolo di come si sprechino risorse anche economiche alla fine per istruire processi di questo tipo.
    Fossi un rappresentante delle forze dell'ordine, cosa impossibile proprio per principio, seppur zelante ed ambizioso, davanti a queste cose legge o non legge, mi girerei proprio dall'altra parte...gia' ma io una coscienza forse ce l'ho.

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