Proposta di legge
Limite previsto dalla legge per i cittadini
Art 1) Ogni cittadino può detenere una quantità massima di Marijuana (Canapa indica e sativa), o di sostanze derivanti dalla sua lavorazione, pari a grammi 30. Per determinare il peso si devono considerare solo quelle parti che contengono un principio attivo significativo e quindi devono essere tralasciate le parti della pianta che fanno riferimento al gambo (o tronco di sostegno), le foglie e le radici. Per quanto riguarda i derivati della Canapa che non contengono principio attivo non vi è nessun limite nella detenzione. (esempio di derivati che non contengono principio attivo: lenzuola, saponette, fibra tessile, profumi ecc.) I derivati della canapa che contengono principio attivo rispondono alla stessa regolamentazione prevista per la Canapa. È prevista la coltivazione casalinga della Canapa (Indica e Sativa) per un massimo di 5 piante per persona. Non è richiesta nessuna autorizzazione per la suddetta coltivazione.
Art 1bis) È fatto obbligo di usare la Canapa in ambienti privati e, se pubblici, in possesso di una regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti. Non è consentito l’utilizzo della Canapa nei normali esercizi pubblici. L’accesso ai locali pubblici in possesso della autorizzazione è consentito ai soli maggiorenni, cioè non è possibile per chi non abbia compiuto i 18 anni di accedervi. I locali pubblici autorizzati potranno vendere la Canapa e altre sostanze derivate nei limiti dell’articolo 1 e cioè non più di 5 grammi a persona per giorno solare. I locali autorizzati non potranno distribuire e vendere superalcolici. Non si può utilizzare nessuna forma di pubblicità per indicare il luogo dei locali autorizzati o per promuoverne l’immagine.
Art 2) Limiti per i produttori di canapa. Chiunque al di fuori dei casi previsti all’Art. 1 e 1bis coltivi e produca la canapa deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Non vi è limite sul numero delle piante e sulla specie coltivabili. Le coltivazioni esterne devono essere accuratamente recintate per impedire l’accesso a persone non autorizzate. I prodotti vanno venduti con un certificato di qualità che indichi il luogo di coltivazione e la varietà utilizzata. Le coltivazioni possono essere sia a ciclo naturale sia a ciclo continuato o forzato. La Canapa segue le regolamentazione degli altri prodotti agricoli escluse le normative presenti in questo articolo.
Art 3) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.