Questo è il testo definitivo della proposta di legge proposta dal MLA.
A breve partirà la raccolta firme per presentare la proposta di legge.
Da quello che dicono da lunedi si inizierà a muovere l'iter burocratico..
Art 1) Ogni cittadino può detenere una quantità massima di Canapa (Canapa indica, sativa e ruderialis), o di sostanze derivanti dalla sua lavorazione, pari a grammi 10 o non superiore al numero di cinque piante coltivabili nella propria abitazione. La detenzione massima di grammi 10 è indicata per il possesso, per persona fisica, oltre il quale non è possibile detenere tali sostanze al di fuori della propria abitazione privata mentre all’interno della stessa la quantità massima detenibile si estende alla quantità prodotta dalla coltivazione di 5 piante per persona fisica residente. Quindi il computo finale da tenere in considerazione per la massima detenzione sono il prodotto delle 5 piante coltivate più i 10 grammi acquistabili nei centri di vendita autorizzati.
Per quanto riguarda i derivati della Canapa che non contengono principio attivo non vi è nessun limite nella detenzione. (Esempio di derivati che non contengono principio attivo: lenzuola, saponette, fibra tessile, profumi ecc.) I derivati della canapa che contengono principio attivo rispondono alla stessa regolamentazione prevista per la Canapa. È prevista la coltivazione casalinga della Canapa (Indica, Sativa e Ruderialis) per un massimo di 5 piante per persona. Non è richiesta nessuna autorizzazione per la suddetta coltivazione.
Art 1 Bis) I locali pubblici che intendono commerciare e vendere al dettaglio la canapa e i derivati dalla sua lavorazione devono essere in possesso di una regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti. L’accesso ai locali pubblici in possesso della autorizzazione è consentito ai soli maggiorenni, cioè non è possibile per chi non abbia compiuto i 18 anni di accedervi. I locali pubblici autorizzati potranno vendere la Canapa e altre sostanze derivate da essa per non più di 10 grammi a persona per giorno solare. I locali autorizzati non potranno distribuire e vendere alcolici di nessun tipo e gradazione. Non si può utilizzare nessuna forma di pubblicità per indicare il luogo dei locali autorizzati o per promuoverne l’immagine. I locali pubblici di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività.
Art 1 Ter) Non è consentito l’utilizzo della Canapa nei normali esercizi pubblici ed è altresì vietato commerciare, utilizzare e vendere la canapa e i prodotti derivati nelle adiacenze e in prossimità di Scuole, Asili, Parchi dedicati ai bambini, Piscine pubbliche, palestre, e altri ritrovi pubblici dedicati ai minori di anni 18. Non rientrano in questa determinata condizione chi utilizza la Canapa o i suoi derivati all’interno di una abitazione privata adiacente o prossima ai luoghi menzionati. L’esercizio pubblico che ha ricevuto l’autorizzazione nel vendere la Canapa e i suoi derivati non può essere fatto oggetto di revoca della licenza o di esproprio forzato per il subentro ex novo nell’area adiacente da altre attività di diversa natura e tipologia.
Art 2) Limiti per i produttori di canapa. Chiunque al di fuori dei casi previsti all’Art.1, 1 Bis, 1 Ter, coltivi e produca la canapa deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Non vi è limite sul numero delle piante e sulla specie coltivabili. Le coltivazioni esterne devono essere accuratamente recintate per impedire l’accesso a persone non autorizzate.
I prodotti vanno venduti con un certificato di qualità che indichi il luogo di coltivazione e la varietà utilizzata. Le coltivazioni possono essere sia a ciclo naturale sia a ciclo continuato o forzato.
La Canapa segue le regolamentazione degli altri prodotti agricoli escluse le normative presenti in questo articolo.
Art 3) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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