Pubblico la importante sentenza del GUP di Milano che ha assolto un mio assistito dal reato di coltivazione e detenzione.
Procederò ad un commento quanto aprima
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari
REPUBBLICA ITALlANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE PER L'U DIENZA PRELIMINARE
dott. Giuseppe Vanore
nel processo penale nei confronii di:
B.D. nato il …........... a …...... residenle in L. via L.V. n. ….. elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sotto indicato - PRESENTE
difeso di fiducia dall'avv. Carlo Alberto Zaina, del fora di Rimini, con studio in Rimini via Flaminia
n 171/b
IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (cosi come modificato dal D.L. del 30 dicembre 21105, n. 272, convertito con la L. 21 febbraio 2006, n. 49, perchè, fuori dai casi di cui all' art. 17 e senza l'autorizzazione di cui all' art. 14 DPR 309/90, illecitamente produceva e coltivava tre piante di marijuana e deteneva gr. 22,00 e 35 semi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Accertato in L. in data 7 agosto 2012
Conclusioni delle parti
il Pubblico Ministero: chiede emettersi sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste.
il difensore: si associa
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento trae origine dalla comunicazione di notizia di reato del 7 agosto 2012 della Compagnia Carabinieri di Rho avente ad oggetto gli esiti dell'attività di indagine svolta nei confronti dell'odierno imputato.
I Carabinieri avevano ricevuto informazioni, da fonte non rivelata, riguardo a tale D. di L. che avrebbe coltivato sostanza stupefacente all 'interno della propria abitazione, sita nella via L.V. .
Rienendo che costui si identificasse nell'odierno imputato, residente in L. alla via L.V. n. ….., la mattina de!7 agosto procedevano d'iniziativa a perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 103 del D.P.R.309/90. L'attività aveva inizio solo dopo che il B., inizialmente reticente, aveva contattato ii proprio difensore. Entrati nell'abitazione i Carabinieri erano condotti dall'odierno imputato sul balcone di una delle due camere, dove erano collocate tre piante di "marijuana" dell'altezza rispettivamente di circa l50 cm, circa 100 cm e circa 50 cm, tutte in ottimo stato di vegetazione.
II B. si portava poi nella sala e qui consegnava agli operanti un involucro di cellophane contenente grammi 22,00 circa di sostanza stupefacente de! tipo "marijuana".
I Carabinieri, ritenendo che l'imputato potesse occultare ulteriore sostanza stupefacente non consegnata spontaneamente, procedevano ugualmente alla perquisizione e rinvenivano, in una scatola sul tavolo della sala, un involucro contenente nr. 35 semi di "marijuana". A seguito delle risultanze dell'attività d'indagine gli operanti procedevano al sequestro della sostanza stupefacente, dei semi e delle piante
Le indagini proseguivano con la analisi delle sole piante (foglie. rami ed infiorescenze) per verificarne il contenuto di principio attivo Delta-9-tetraidrocannabinolo, che risultava presente. nelle foglie e nelle infiorescenze, nella percentuale dello 0,58 %, pari a gr. 1,638, mentre nella resina ricavata dalle foglie e dalle infiorescenze, nella percentuale del 12,19%, pari a gr. 2,255.
All'esito delle indagini preliminari ii Pubblico Ministero formulava la richiesta di rinvio a giudizio. Al 'udienza preliminare l'imputalo chiedeva il giudizio abbreviato che il Giudice disponeva invitando le parti alla discussione.
Indi, in accoglimento delle concordi richieste del P.M. e del difensore. pronunciava sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
Ne! presente processo l 'imputato è chiamato a rispondere de! reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990
in ordine alla sostanza stupefacente indicata nel capo d imputazione.
In primo luogo, va osservato che i 22 grammi di presunta sostanza stupefacente ed i 35 semi indicati
come di marijuana, non sono stati sottoposti all'analisi tossicologica finalizzata ad accertare la natura della sostanza ed ii principio attivo contenuto nella stessa.
In ordine, pertanto ai semi ed ai 22 gr. suddetti, non può ritenersi raggiuntola prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della natura della sostanza in quanta la stessa sarebbe stata definita stupefacente" unicamente sulla scorta della indicazione effettuata dagli operanti nel verbale di perquisizione e sequestro e comunque non ne sarebbe stato accertato ii contenuto di principio attivo.
Per quanta riguarda le tre piante di marijuana, questo Giudice ritiene che la condotta contestata all'imputato non sia qualificabile, in ragione del numero delle piante e del luogo ove le stesse erano rinvenute, quale coltivazione in senso tecnico-agrario, attività che richiede, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale dettato della Cassazione, la presenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità de!terreno, la sua preparazione, la semina, il govemo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti.
La stessa va invece piu correttamente fatta rientrare nella cosiddetta coltivazione domestica, ricadente nella nozione della detenzione, che a, differenza della coltivazione imprenditoriale, non è di rilevanza penale se destinata ad uso esclusivamente personale (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.42650/2007).
Ebbene, dalle indagini non emerge alcuna circostanza concreta indicativa di una attività di cessione
della sostanza che ii B. deteneva. Gli operanti non hanno assistito ad alcuna cessione e di per sè il quantitativo di sostanza, quand 'anche venissero presi in considerazione i semi e i 22 gr. d i cui si è detto, è compatibile con un uso personale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra estese, la condotta di produzione e coltivazione, con riferimento alle piante, e di detenzione penalmente rilevante, in quanta destinata ad uso non personale, con riferimento ai semi ed al la sostanza, sono risultate insussistenti e di conseguenza l'imputato va mandala assolto ai sensi dell'art. 530 c. 1° c.p.p. perchè i fatti non sussistono.
In conclusione va ordinata la confisca e distruzione della sostanza, dei semi e delle piante in sequestro, ai sensi dell 'art. 87 DPR 309/1990.
visti gli artt. 442 e 530 c.p.p..
P.Q.M.
ASSOLVE
B.D. dal reato ascrittogli perche il fatto non sussiste;
ORDINA
la confisca e distruzione di quanto in seguestro
MANDA
ala cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Il dispositivo della presente sentenza sarà immediatamente depositato in cancelleria e le parti hanno dritto di ottenerne copia.
Per la redazione dei motivi si provvederà non oltre quarantacinque giorni da oggi.
Cosl deciso in Milano il 19 giugno 2014
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