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Discussione: novità giurisprudenziali

  1. #31
    w la natura è offline Cancellato su richiesta dell'utente
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    Citazione Originariamente Scritto da Dantep Visualizza Messaggio
    Si si,indubbiamente il reato di colpevole alla guida sicuro,ma è già un passo avanti non avere colpe a prescindere se non si è CAUSA,ma VITTIMA di incidente
    si ma sò sempre cazzi .....da vittima ma cazzi....perchè scattano ormai in automatico le visite o accertamenti per i coinvolti.... ti faccio un esempio : un mio amico è fermo al semaforo , un'altra auto lo tampona . arrivano i puffi , vedono la dinamica e a tutti e due gli dicono venite un pò quà ? ti dico il finale : in due senza patente ........
    la morale ? non sei la causa ma resti comunque colpevole.....
    Ultima modifica di w la natura; 19-09-13 alle 09:05

  2. #32
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    Nell'ottica di un'informazione corretta, che permetta anche una comprensione dei problemi giuridici e giudiziari oltre che di una crescita del dibattito intorno al tema della cannabis, che taluno tenta strumentalmente di assimilare a droghe pesanti e droghe furbe (espressione quet'ultima che da la cifra della pochezza di molti cd. Esperti) vi riporterò nei prossimi giorni alcuni passaggi di uno studio fatto in relazione alla DRUG SITUATION, STRATEGY AND POLICY nell'Europa dl sud est (Grecia e zone limitrofe) affinché ci si possa fare un'idea degli nutre enti anche normativi in materia.

  3. #33
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    Segnalo un'importante pronunzia di un giudice di merito in materia di detenzione di quantitativi non minimali di marjiuana (gr. 388 ridotti a gr. 214).
    La percentuale di thc contenuto era pari al 10%.
    Al di là della circostanza che come al solito si opera la suddivisione del principio attivo in dosi medie droganti, in luogo della ripartizione in quantità massima detenibile, appare importante la circostanza che il giudice ha valutato correttamente tutti gli elementi previsti dal comma 1 bis dell'art. 73 per ricavare da essi la sussistenza dell'uso personale.
    Sentenza come queste dimostrano che un'eventuale riforma del dpr 309/90 può essere fatta, a condizione che siano avanzate proposte di legge serie e non raffazzonate.

    Tribunale di Tivoli

    Sentenza 23 settembre 2013, n. 1022

    REPUBBLICA ITALIANA

    In nome del popolo Italiano

    Il Giudice dr.ssa Elisabetta PIERAZZI all’udienza del 25.6.13 ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di:

    xxx yyy, n. a Tivoli il 00.00.00

    =libero,presente=

    difeso di fiducia dagli Avvocati A.T. e L.L. con studio in G. alla Via P. 8

    =presenti=

    IMPUTATO

    Al reato di cui all’art. 73 comma 1 bis DPR 309/90, per avere, senza l’autorizzazione di cui all’art.17 e fuori dei casi di cui all’art. 75,illecitamente detenuto, al fine di uso non esclusivamente personale, gr. 338 di sostanze stupefacenti del tipo marijuana:

    In Tivoli, il 31.8.2012

    Le parti hanno così concluso

    Il P.M.: “condanna alla pena di anni due di reclusione ed € 3.000,00 di multa.”

    La difesa dell’imputato: “assoluzione, in caso di condanna, solleva questione di incostituzionalità del D.L.272/05 nella parte in cui ha eliminato la distinzione tra tipologie di sostanze stupefacenti; in estremo subordine, attenuanti e minimo della pena.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Dopo la convalida dell’arresto operato nei suoi confronti il 31.8.12, e l’applicazione da parte del GIP della misura cautelare degli arresti domiciliari, il 24.9.12 xxx yyy è stato condotto innanzi al Giudice per essere giudicato per il reato in epigrafe.

    In quella sede, e prima dell’apertura del dibattimento, l’imputato chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato, che veniva ammesso e celebrato all’odierna udienza, nella quale il giudice acquisiva il fascicolo del PM, le parti concludevano come in atti, ed all’esito veniva pronunciata sentenza come da dispositivo.

    Ritiene chi scrive che dagli atti non emerga con certezza la destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’imputato.

    In particolare, dagli atti del processo risulta che il 31.8.12 gli operanti effettuavano una perquisizione al domicilio dell’imputato, che lo stesso divide con la fidanzata, il quale spontaneamente consegnava, prelevandola da sotto il proprio letto, nove confezione di peso diverso contenente marijuana, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane.

    Le analisi chimiche evidenziavano che lo stupefacente, del peso netto di gr. 214,77, conteneva complessivamente 21,477 gr. Di THC puro, per circa 859 dosi medie droganti.

    In sede di convalida l’imputato affermava la destinazione al consumo personale della marijuana acquistata per farne uso ; dichiarava che il bilancino veniva da lui utilizzato per verificare la quantità di marijuana acquistata, e sosteneva di avere disponibilità economiche adeguate a consentire l’acquisto della droga.

    La difesa ha in seguito documentato che la famiglia di origine dell’imputato, che è a carico dei genitori, ha un reddito medio-alto.

    A fronte di tal emergenze, ritiene il giudice che il vero dato ponderale non sia sufficiente a far ritenere la certa destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato. Le disponibilità economiche familiari, riferite dall’imputato e documentate dalla difesa appaiono adeguate a consentire l’acquisto delle sostanze possedute, e la spiegazione circa il possesso del bilancino non è inverosimile. In casa non sono state rinvenute somme di denaro, né appunti indicanti contabilità di dare-avere, né si dà atto di contatti telefonici sospetti eventualmente emersi a seguito del sequestro del telefono cellulare dell’imputato effettuato dal PG. La presenza della busta del rotolo di cellophane costituisce, insieme alla quantità dello stupefacente, un indizio, ma ve ne sono altri di segno diverso e comunque si tratta di indizi non univoci, inidonei a sostenere in modo tranquillizzante una pronunci di condanna. Peraltro l’imputato, di soli 21 anni. È soggetto del tutto incensurato, e dopo l’arresto la famiglia si è attivata sovvenzionando un percorso di terapia psicologica per superare i problemi di tossicità che erano stati riscontrati; si tratta di ulteriori elementi che sostengono la effettività di un consumo personale da parte dell’imputato.

    Per tutto quante precede deve dunque pronunciarsi sentenza di assoluzione, per insussistenza di fatto.

    La confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e del materiale anche sequestrato seguono per legge; il carico di lavoro impone di riservare per la motivazione il termine di 90 giorni.

    P.Q.M.

    Visto l’art. 530 II c. c. p. p.

    ASSOLVE

    Xxx yyy dal reato ascritto perché il fatto non sussiste; ordina la confisca e la distribuzione dello stupefacente in sequestro e di quanto ulteriormente in sequestro.

    Tivoli 25.06.13

    IL GIUDICE

    Dr. Elisabetta Pierazzi

  4. #34
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio

    La difesa ha in seguito documentato che la famiglia di origine dell’imputato, che è a carico dei genitori, ha un reddito medio-alto.
    Questa non mi sembra un gran cosa...per cui, se uno ha una famiglia benestante, è più facile che venga assolto rispetto ad uno che ha una famiglia dalle minori possibilità economiche?

    Le leggi potranno anche essere cambiate in meglio, ma questa mentalità rimarrà sempre...

  5. #35
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    Citazione Originariamente Scritto da philmusic Visualizza Messaggio
    Questa non mi sembra un gran cosa...per cui, se uno ha una famiglia benestante, è più facile che venga assolto rispetto ad uno che ha una famiglia dalle minori possibilità economiche?

    Le leggi potranno anche essere cambiate in meglio, ma questa mentalità rimarrà sempre...
    Philmusic non interpreti alla lettera lo scritto del giudice. E' evidente che ove un soggetto dimostri di avere sue capacità economiche lecite, la presunzione che una parte dello stupefacente possa essere destinato allo spaccio viene superata.
    Poi la fonte economica può essere un'attività lavorativa, lo stato di benestante, i risparmi etc., ma l'importante è' che si possa escludere che lo stesso abbia necessità di spacciare per recuperare le spese relative allo stupefacente.
    Certamente se una famiglia e' più abbiente....ma non ricaviamone un automatismo.

  6. #36
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    Desidero segnalarvi una interessantissima sentenza della Corte di Appello di Ancona, pronunziata lo scorso 9 luglio, n. 2513/13, ma le cui motivazione sono state pubblicate in questi giorni.
    L'importanza giuridica della sentenza deriva dal fatto che il processo conseguiva alla famosa operazione WU-DU del novembre 2008 promossa dalla Procura della Repubblica di Ferrara, che coinvolse numerosissimi commercianti di semi e che ebbe il plauso dell'on. Giovanardi.
    L'importanza umana, invece, è data dalla circostanza che, dopo oltre quattro anni di vergogna e sofferenze, E.R., che ho strenuamente difeso e della cui fiducia sono onorato, finalmente ha visto riconoscere – da un giudice – la propria non colpevolezza in ordine a reati per i quali ha conosciuto ingiustamente anche l'onta del carcere, nella speranza di avere scritto la parola “fine” alla vicenda.
    E.R. era titolare di un negozio a Pesaro. Egli risiedeva e risiede tuttora in un paese dell'entroterra a circa una quarantina di chilometri. Fu arrestato perchè, durante la perquisizione svolta presso l'abitazione, fu rinvenuto nel possesso di un quantitativo di gr. 23 di hashish e gr. 2 di marijuana.
    L'accusa – mossa dalla Procura di Pesaro a carico del giovane - consisteva sia del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 dpr 309/90), sia di istigazione all'uso di stupefacenti (art. 82).
    Dopo un non breve periodo, sia carcerario, che di arresti domiciliari, E.R., pur rimesso in libertà, venne condannato dal GUP di Pesaro alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per entrambi i reati.
    La Corte di Appello di Ancona ha, invece, ribaltato totalmente il giudizio di primo grado, riformando la sentenza di condanna e mandando assolto E.R. con formula piena in relazione ad entrambe le accuse.
    Gli aspetti salienti di questa pronuncia sono due.
    Il primo attiene alla circostanza che è stata ritenuta fondata l'osservazione, svolta con i motivi di appello, che censura il convincimento manifestato dal GUP in ordine al fatto che sia il peso complessivo dello stupefacente, che quello netto riguardante il THC, sarebbero incompatibili con l'uso personale.
    In realtà, il primo giudice avrebbe dovuto – a parere della Corte – tenere in conto le dichiarazioni del giovane (che ha sempre sostenuto di fare un consumo strettamente personale senza cedere ad altri), l'assenza di elementi che inducessero al sospetto di spaccio (bilancini, involucri separati, elenchi con nomi di clienti etc.), la carenza di contatti con ambienti delinquenziali in genere, l'assenza di carichi pendenti, l'incensuratezza dell'indagato ed anche la sua buona condizione economica.
    L'accusa, dunque, non poteva reggersi su basi esclusivamente presuntive ed il GUP di Pesaro – secondo la Corte di Appello di Ancona –, condannando l'imputato, ha operato una valutazione assolutamente incompleta, venendo meno ad un preciso dovere di prendere in esame tutte le prove.
    Non essendovi dimostrazione di una volontà da parte del giovane di cedere a terzi – anche in minima parte – lo stupefacente solo detenuto, l'assoluzione richiesta dalla difesa è stata accolta.
    Il secondo riguarda l'istigazione di cui all'art. 82 dpr 309/90.
    In proposito la Corte ha riconosciuto il valore della nota sentenza delle SUU del 7 ottobre 2012 n. 47604 che ha escluso che la vendita di semi di cannabis, anche se accompagnata da messa in commercio di depliant o di strumenti per la coltivazione, costituisca tale reato.
    Ultima modifica di Avv. Zaina; 22-10-13 alle 13:16

  7. #37
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    Credo che in Italia non si arriverà mai ad una legalizzazione piena, se saremo fortunati ci lasceranno coltivare qualche piantina!!!

    Però sembra proprio che negli ultimi mesi le cose stiano cambiando pesantemente, nel senso che prima avere 4 piantine provava che spacciavi ora invece pare che cerchino delle prove un po' più schiaccianti che tu sia spacciatore o no... Credo sia un gran passo, quello che mi chiedo io è che conoscendo l'Italia magari bisogna avere la fortuna di trovare un giudice di mentalità più aperta o tutti i giudici dovranno fare così?

  8. #38
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    Caro iClyde79 lei ha ragione.
    La legalizzazione, allo stato attuale, mi pare francamente una chimera e praticamente una scelta che ritengo non perseguibile seriamente.
    Penso che piuttosto sarebbe molto più produttivo cercare di impedire che i consumatori ed i coltivatori domestici vengano processati ingiustamente e condannati altrettanto ingiustamente.
    Vede, però, io insisto nel dire che sino a che non vi sarà una diffusione di culture scientifica e giuridica sul tema i consumatori ed i coltivatori domestici saranno processati e sovente condannati.
    Per farle un esempio stamani ero in udienza a Rimini ed ho assistito ad un processo dove la difesa al perito (che aveva fatto come al solito l'erronea miscela di reparti tra loro differenti) non ha avanzato una domanda, dove la difesa ha chiesto pietà, pietà, pietà perché nel caso di specie "non si tratta di questioni fra drogati" (testuale!), perché c'è pochissimo principio attivo nel campione sequestrato, perché si tratta di un ragazzo che era un po' nervoso ed aveva litigato con i genitori, e, poi, perché la Cassazione dice .....
    Ovviamente il giovane è stato condannato per 40 grammi di marjiuana ad un anno e l'avvocato diceva che era andata veramente bene.
    Ma anche il giudice che non ha operato una valutazione complessiva della vicenda, perché si è fermato alla prima e più superficiale valutazione?
    E allora di cosa stiamo parlando?

  9. #39
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio
    Caro iClyde79 lei ha ragione.
    La legalizzazione, allo stato attuale, mi pare francamente una chimera e praticamente una scelta che ritengo non perseguibile seriamente.
    Penso che piuttosto sarebbe molto più produttivo cercare di impedire che i consumatori ed i coltivatori domestici vengano processati ingiustamente e condannati altrettanto ingiustamente.
    Vede, però, io insisto nel dire che sino a che non vi sarà una diffusione di culture scientifica e giuridica sul tema i consumatori ed i coltivatori domestici saranno processati e sovente condannati.
    Per farle un esempio stamani ero in udienza a Rimini ed ho assistito ad un processo dove la difesa al perito (che aveva fatto come al solito l'erronea miscela di reparti tra loro differenti) non ha avanzato una domanda, dove la difesa ha chiesto pietà, pietà, pietà perché nel caso di specie "non si tratta di questioni fra drogati" (testuale!), perché c'è pochissimo principio attivo nel campione sequestrato, perché si tratta di un ragazzo che era un po' nervoso ed aveva litigato con i genitori, e, poi, perché la Cassazione dice .....
    Ovviamente il giovane è stato condannato per 40 grammi di marjiuana ad un anno e l'avvocato diceva che era andata veramente bene.
    Ma anche il giudice che non ha operato una valutazione complessiva della vicenda, perché si è fermato alla prima e più superficiale valutazione?
    E allora di cosa stiamo parlando?
    Io avvocato di processi fortunatamente sono totalmente inesperto... Però mi pare di capire che il succo del discorso sia sempre il solito bisogna trovare un giudice sveglio o un avvocato che sappia far svegliare il giudice, che provi a controbattere...

    Se ci fossero avvocati preparati come lei sl campo magari ci sarebbero molti più casi di gente scagionata... Certo la cultura bigotta persiste su questo argomento...

    Secondo me siamo vicini a qualcosa di importante non legalizzare ma, come si usa fare spesso in Italia, lasciamo passare facendo finta di non vedere.

  10. #40
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    Cari amici
    desidero informarvi di due nuovissime decisioni di giudici di merito che coinvolgono due procedimenti penali, a carico di persone che assisto, nei quali viene formulata - a carico dell'imputato - l'accusa sia di coltivazione che di detenzione.
    Il GUP presso il Tribunale di Caltanissetta, con una complessa ed articolata ordinanza del 3 ottobre u.s., infatti, pur rigettando la richiesta di sollevare questione d costituzionalità concernente la condotta coltivativa, ha preso atto delle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale da parte di alcuni giudici (Cassazione, Corte Appello di Roma e Tribunale di Viterbo) e ritenendo non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità sollevato nei confronti delle procedure di approvazione della legge 49/2006 (Fini-Giovanardi), ha sospeso ogni decisione in attesa della pronunzia della Consulta.
    Analoga decisione stamane (28 ottobre) è stata presa dal Tribunale di Perugia (giudice dott. Verola), che - in un procedimento per coltivazione e detenzione - ha preso atto della pendenza del giudizio di costituzionalità, giudicando le questioni sollevate non manifestamente infondate e, così, ha ritenuto che i quesiti proposti all'attenzione della Corte Costituzionale, appaiano rilevanti ai fini della decisione del processo sospendendo lo stesso sino alla pronunzia del giudice delle leggi.
    Desidero condividere con voi tutti la soddisfazione perché queste prese di posizione dimostrano come - pur con approcci differenti - la sempre più ampia maggioranza dei magistrati dubita della costituzionalità delle modifiche introdotte con la L.49/2006 al DPR 309/90.
    Questi dubbi, che coinvolgono una parte imponente della struttura normativa che regola il diritto degli stupefacenti, deve indurre a pensare ad una nuova legge organica e non a correttivi limitati e parziali.
    Ultima modifica di Avv. Zaina; 28-10-13 alle 23:11

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