Gentile Avv. Zarina, mi sono fatto un ricerca su internet circa la coltivazione della cannabis e sono giunto alla conclusione che l'uso personale non costituisce reato e, secondo alcune sentenze, neanche la coltivazione destinata ad uso personale.

Ora, se questa mia deduzione e' corretta, e in questo mi rivolgo a lei, non vedo quale possa essere il problema ad aprire un Cannabis Social Club, la cui mission e' proprio quella di produrre la cannabis necessaria all'uso personale dei soci del Club. Ovviamente, ogni socio dovrà rilasciare regolare delega al Club per produrre la Cannabis necessaria al suo uso personale.

Aggiungo che leggendo il decreto Renzi-Lorenzin, ho potuto constatare che l'art. 73 non è stato modificato e che:
a) l'articolo 1, che determina la sanzione per chi coltiva, si riferisce alle piante della tabella 1, ma, con il decreto Renzi-Lorenzin, la Cannabis e' stata spostata nella tabella 2.
b) l'articolo 1bis non nomina la coltivazione. E' vero che recita "... riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene", ma si riferisce alle sostanze stupefacenti che "appaiono destinate ad uso non esclusivamente personale" rafforzando addirittura, a mio avviso, il concetto di coltivazione ad uso personale.

Conoscerà sicuramente meglio di me l'art. in questione, ma per praticità lo aggiungo qui di seguito.

A questo punto, la domanda: secondo lei ci sono i presupposti per aprire un Cannabis Social Club secondo il modello spagnolo?
Per approfondire il modello spagnolo, Le suggerisco il seguente link
Https://www.dinafem.org/it/blog/crea...s-social-club/

Ringrazio in anticipo per l'attenzione
Gianluca


Articolo 73.
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta' .