I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bibbiena hanno denunciato a piede libero un 20enne del Casentino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, a conclusione di indagini, hanno perquisito l’abitazione del giovane e nel comodino della sua camera hanno trovato un sacchetto contenente 67 semi di cannabis sativa. La droga è stata sequestrata.
Ecco un ottimo esempio di come si fa a perdere tempo nella lotta al traffico degli stupefacenti e parimenti di come si fa a far perdere tempo a tribunali, pubblici ministeri, avvocati e macchina amministrativa. Prima di tutto va specificato che i semi di cannabis non contengono alcuna sostanza psicotropa e pertanto non possono essere considerati stupefacenti. Il fatto che potenzialmente, se messi in vaso, fatti crescere e opportunamente coltivati, possano dare origine ad una pianta di marjiuana, non ha alcun significato penale, a meno che non si decida che è possibile fare i processi anche alle intenzioni e non ai fatti.
Per sgombrare il campo ad equivoci, quanto sopra è stato stabilito dalla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti di New York,alla quale l’Italia ha aderito nel 1961 ed è stata ratificata dall’Italia con la legge 412 del 1974. Da quel momento la Convenzione anzidetta è divenuta parte integrante dell’ordinamento giuridico italiano ed ha acquisito forza di legge costituzionale.
Si tratta quindi di norme particolarmente vincolanti, in quanto la loro fonte è un trattato internazionale, da cui discende che nessuna legge ordinaria emanata dal Parlamento o decreto del governo, può prevedere una disposizione contrastante con esse. Inutile quindi invocare nel caso specifico, il d.l.vo n. 50 del 24 Marzo 2011, che modificando radicalmente il regime governato dall’art. 70 dpr 309/90, promuove detta norma al rango di volano penale della politica antidroga.
Significativa l’introduzione del concetto di “Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” a quella “Precursori di droghe”, libera trasposizione ed un adattamento (seppure tardivo) del diritto interno (rispetto ai Regolamenti CE n. 273/2004, n. 11/2005, n. 1277/2005 e 297/2009, che costituiscono fonti normative di diritto internazionale comunitario) concetto che viene reiteratamente ed espressamente richiamato nel corpo del d.l.vo n.50/2011.
Ma il testo, seppur formulato in questi termini, non può riguardare i semi di Cannabis perchè sono esclusi, ante litteram, dalla nozione di stupefacente.
di Paolo Casalini
Fonte: Informarezzo.com