Legge quadro per la promozione della coltivazione della canapa sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime innovative per le industrie di diversi settori.
Articolo 1 – Obiettivi della legge
1.1 La presente legge si propone, nel quadro della normativa vigente, di promuovere, nella ricerca e promozione di produzioni agricole innovative, la creazione di una filiera nazionale della canapa sativa mediante l’incentivazione del reddito derivante dalla sua coltivazione e prima trasformazione industriale, al fine di porre i presupposti per ricostituire secondo la logica di filiera, un organico e completo processo produttivo.
1.2 Ogni ambito di applicazione di questa legge riguarda esclusivamente la coltivazione di Cannabis sativa con una percentuale di Delta-1- Tetraidrocannabiolo e/o Delt-9- Tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5%. Sono in ogni caso esclusi usi atti alla produzione e alla commercializzazione di sostanze psicotrope da essa derivate, salvo che non abbiano destinazione farmaceutica nel rispetto della normativa in vigore.
Articolo 2 – Liceità della coltivazione
2.1 La coltivazione della canapa sativa per la produzione di alimenti, integratori e cosmetici, per la fornitura di materie prime ecocompatibili alle industrie di diversi settori compresa la produzione di energia, è consentita in Italia, alla condizione che si tratti di canapa di varietà compresa nel Registro Europeo delle Sementi (a basso tenore di THC) e che chi la coltiva rispetti le procedure stabilite dal MIPAF.
Articolo 3 – Metodi di controllo del contenuto di THC nelle coltivazioni
3.1 Nel controllo del contenuto di THC nelle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle procedure stabilite dal MIPAF gli organi tecnici incaricati dei controlli e le Forze dell’Ordine impiegano il metodo stabilito dal Regolamento Europeo.
3.2 Qualora al controllo il contenuto di THC nella coltivazione di cui al comma precedente risulti superiore allo 0,2%, nessuna conseguenza viene posta a carico del coltivatore. L’organo che verifica il superamento del limite ne dà comunicazione al MIPAF per la attivazione della procedura prevista dal Regolamento Europeo nei confronti della varietà di canapa che ha superato il limite citato.
3.3 Qualora al controllo il contenuto di THC nella coltivazione di cui al comma 1 risulti superiore allo 0,5% e fino all’1% le Forze dell’Ordine potranno eseguire ulteriori indagini finalizzate alla prevenzione della produzione di sostanze stupefacenti. Gli esami per il controllo dovranno tuttavia sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, secondo la metodica prescritta dal Regolamento europeo più volte citato.
3.4 Forze dell’Ordine e Magistrati non possono disporre il sequestro e/o la distruzione delle coltivazioni di cannabis sativa impiantate nel rispetto del comma 1 o di partite di materiali provenienti da tali coltivazioni e non dopo che sarà stato accertato con il metodo previsto dal Regolamento Europeo ?? che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore all’1% (0.5%).
Articolo 4 – Disposizioni per la coltivazione della canapa
4.1 Entro 4 mesi dalla approvazione della presente legge il MIPAF, d’intesa con gli altri Ministeri interessati e sentite le associazioni di prodotto e le associazioni di categoria degli agricoltori, emana con suo Decreto specifiche disposizioni relative agli adempimenti a carico dei coltivatori di canapa e dei primi trasformatori, all’individuazione degli organi tecnici preposti al controllo a campione del tenore di THC nelle coltivazioni e ai laboratori di riferimento per gli esami necessari, alle ricerche affidate ai propri istituti per la ricostituzione di un patrimonio genetico adeguato alle condizioni pedoclimatiche italiane e alle esigenze delle diverse industrie, la concessione dei contributi di cui all’articolo 7.
Articolo 5 – Limiti di THC negli alimenti e cosmetici che contengono canapa
5.1 Il Ministero della Salute entro 4 mesi dall’entrata in vigore di questa legge, mediante proprio decreto, tenuto conto dei valori individuati ed approvati dal Consiglio Superiore di Sanità, aggiorna le tabelle del DPR 309/90 per quanto concerne i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari e cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.
Articolo 6 – Incentivazione dell’impiego della canapa nelle produzioni industriali/artigianali
6.1 Il Ministero della Opere Pubbliche e il Ministero dello Sviluppo, le Regioni e gli Enti Locali adeguano entro 12 mesi la relativa normativa stabilendo incentivi per l’impiego nelle costruzioni di materiali (pannelli isolanti/fonoassorbenti, blocchi di cemento, strutture portanti, cappotti) prodotti con l’impiego di piante annuali non alimentari prodotte dall’agricoltura.
6.2 Gli incentivi sono maggiorati in misura significativa, comunque non inferiore al 30%, se i prodotti agricoli impiegati provengono da colture ubicate nel raggio massimo di 50 km dallo stabilimento di prima trasformazione delle paglie.
Articolo 7 – Incentivazione realizzazione impianti di prima trasformazione
7.1 Entro 4 mesi dall’approvazione della presente legge il MIPAF stanzia per 5 anni somme per un totale complessivo di 5 milioni di euro per la assegnazione di contributi in conto capitale dell’importo massimo di 500mila euro ciascuno, per la realizzazione/potenziamento di impianti di prima trasformazione delle paglie di canapa con caratteristiche tecniche tali da servire la produzione di bacini non inferiori a 500 ha.
7.2 Tali contributi saranno concessi mediante bando su base nazionale per impianti che trasformino esclusivamente canapa coltivata in Italia o direttamente dal primo trasformatore oppure sulla base di contratti di coltivazione e di ritiro del materiale vegetale stipulati tra il primo trasformatore e il produttore agricolo ed esclusivamente se il progetto presentato sia finalizzato all’attivazione di una filiera completa.
7.3 Il vincolo all’impiego di canapa coltivata in Italia è valido per anni 10 e comunque per la maggiore durata prevista per l’impianto, salvo casi dimostrati di forza maggiore.
7.4 La prima trasformazione intesa come prima separazione della fibra dal canapulo e le successive lavorazioni necessarie per adattare fibra e canapulo alle esigenze delle industrie sono considerati a tutti gli effetti lavorazioni agricole.
7.5 Il MIPAF stanzia annualmente la somma di euro ??? per la concessione al primo trasformatore di un contributo di 150 euro/ton di fibra ottenuta dalla prima trasformazione. La concessione di tale contributo è limitata ai primi tre anni dalla data di avvio dell’impianto di prima trasformazione e non è cumulabile con l’eventuale analogo contributo europeo. In caso di contributo europeo di importo inferiore, il MIPAF potrà concedere contributo pari alla differenza tra 150/euro/ton e il contributo corrisposto dall’UE.
Articolo 8 – Incentivazione ricerca e sviluppo sperimentale industriale
8.1 Il Ministero dello Sviluppo e le Regioni promuovono specificamente nei loro bandi la ricerca e l’innovazione nei settori agronomico, agromeccanico, agroindustriale ed agroartigianale e industriale/artigianale finalizzata all’impiego dei materiali di canapa.
8.2 I progetti di ricerca dovranno specificamente acquisire i risultati già raggiunti in Italia nelle sperimentazioni compiute dal 1998 ad oggi.
8.3 Lo Stato, le Regioni, le Università mettono a disposizione di chiunque sia interessato, sui loro siti o mediante invio per posta elettronica, le risultanze delle ricerche condotte del 1998 sulla coltivazione della canapa e sui suoi impieghi.
Articolo 9 – Modifica del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
9.1 Il punto 6 dell’articolo 14 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309 è sostituito dal seguenti:
“6. La Cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabioli superiore allo 0,5%, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco/tossicologico.
L’applicazione del sequestro cautelativo da parte delle Forze dell’Ordine previsto dal D.P.R. 309/1990 è esclusivamente condizionato alla determinazione quantitativa, mediante analisi gas cromatografia, del contenuto del principio attivo psicotropo del Delta – 1 Tetraidrocannabinolo e/o Delta – 9 tetraidrocannabinolo (THC). In assenza di una valutazione effettuata da un laboratorio riconosciuto o da un perito qualificao, la coltivazione di canapa industriale non può essere sequestrata, estirpata, tagliata o comunque danneggiata.”
Articolo 10 – Tutela del consumatore
10.1 Per garantire ai consumatori che i prodotti con materiali di canapa coltivata in Italia sono controllati e rispettosi delle norme nazionali, il MIPAF entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge predispone un marchio da concedere a tutte le aziende che trasformano i prodotti della canapa. Per ottenere ed utilizzare tale marchio nella commercializzazione di qualsiasi prodotto della canapa industriale italiana, salvo che per i derivati della fibra e del canapulo, ogni azienda produttrice dovrà garantire al MIPAF il rispetto dei limiti ammessi di THC mediante certificazione ottenuta da un laboratorio accreditato.
Gli enti pubblici non possono acquistare prodotti sprovvisti di tale marchio.
10.2 Gli Enti pubblici nelle loro forniture riservano agli articoli prodotti con materie prime di origine vegetale agricola da piante rinnovabili annualmente una quota non inferiore al 10 per cento.
Articolo 11 – Copertura finanziaria
11.1 All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l‘anno 2011, utilizzando 1 milione di euro dell’accantonamento relativo al medesimo ministero per l‘anno 2011 e, a decorrere dall’anno 2012, 1,1 milione di euro dell’accantonamento relativo al MIPAF.
(fonte: caserta24ore.it)