Ieri il GUP presso il Tribunale di Vicenza ha assolto un commerciante, titolare di un growshop della stessa provincia veneta, perchè il fatto non costituisce reato. L’uomo era stato rinviato a giudizio abbreviato con l’accusa di spaccio di stupefacenti (commesso nel gennaio 2011) consistente nella vendita di profumatori d’ambiente, che contenevano anche molecole di cannabinoidi (JWH-073) vietate, oltre ad altre molecole che, all’epoca della commercializzazione di detti prodotti, non erano state ancora inserite nelle tabelle ministeriali (JWH-122 JWH-250).
E’ stata riconosciuta la buona fede del G.G., il quale (difeso dall’avv. Carlo Alberto Zaina) ha dimostrato, con la produzione di fatture fiscali, nelle quali si garantiva l’assenza di prodotti tossici o vietati, di avere acquistato i prodotti presso una ditta produttrice del Sud Italia ed ha, inoltre, provato che gli altri prodotti cannabinoidi presenti non potevano essere da questi conosciuti, sia perchè le analisi svolte su incarico del PM hanno affermato che i campioni sequestrati apparivano disomogenei (quindi non avevano le stesse composzioni chimiche), sia perchè tale componenti derivati dalla cannabis erano presenti in quantità modestissime.
Il G.G. inoltre aveva più volte sollecitato il suo produttore e fornitore a fornirgli idonea documentazione che attestasse la regolarità del prodotto, ricevendo dalla ditta fornitrice copie di analisi private svolte presso l’università di Napoli, che attestavano l’assenza di cannabinoidi vietati.
Dunque, la condotta del G.G. è stata riconosciuta – come chiesto dalla difesa – immune da censure di negligenza in ordine ai controlli sui prodotti e non è stata affatto provata la volontà di porre in commercio sostanze vietate.
Situazione confermata anche dalle deposizioni degli acquirenti che hanno sempre sostenuto che il G.G. si è sempre rifiutato di commercializzare prodotti illeciti (ad es. BONZAI) ed ha sempre attestato la conformità dei prodotti venduti alle normative in vigore, risultando all’oscuro della effettiva composizione del prodotto.
Il PM aveva chiesto la condanna dell’imputato ad una pena di 1 anno ed 8 mesi olre a 600 euro di multa.
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Attenzione: articolo in esclusiva per Enjoint.com / Dolce Vita
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