Art 1 Quater) Non è consentito l’utilizzo della Canapa nei normali esercizi pubblici ed è altresì vietato commerciare, utilizzare e vendere la canapa e i prodotti derivati nelle adiacenze e in prossimità di Scuole, Asili, Parchi dedicati ai bambini, Piscine pubbliche, palestre. Non rientrano in questa determinata condizione chi utilizza la Canapa o i suoi derivati all’interno di una abitazione privata adiacente o prossima ai luoghi menzionati. L’esercizio pubblico che ha ricevuto l’autorizzazione nel vendere la Canapa e i suoi derivati non può essere fatto oggetto di revoca della licenza o di esproprio forzato per il subentro ex novo nell’area adiacente da altre attività di diversa natura e tipologia
Art 2) Limiti per i produttori di canapa. Chiunque al di fuori dei casi previsti all’Art.1, 1 Bis, 1 Ter, 1 Quater coltivi e produca la canapa deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Non vi è limite sul numero delle piante e sulla specie coltivabili. Le coltivazioni esterne devono essere accuratamente recintate per impedire l’accesso a persone non autorizzate.
I prodotti vanno venduti con un certificato di qualità che indichi il luogo di coltivazione e la varietà utilizzata. Le coltivazioni possono esserere sia a ciclo naturale sia a ciclo continuato o forzato. La Canapa segue le regolamentazione degli altri prodotti agricoli escluse le normative presenti in questo articolo.
Art 3) Ai responsabili di inadempienze ovvero del non rispetto degli articoli 1, 1 Bis, 1 Ter e 1 Quater e Art 2 verranno comminate le seguenti sanzioni amministrative:
Comma A) per chi detiene, vende, coltiva, commercia, utilizza Canapa e i suoi derivati senza la suddetta prescrizione medica indicata all’Art 1 o senza il permesso munito dell’apposita marca da bollo è applicata la sanzione di Euro 5.000 fino a Euro 20.000 la stessa viene triplicata per chi vende la Canapa e i suoi derivati senza le autorizzazioni necessarie contenute nell’Art 2 ovvero la sanzione applicata è di Euro 15.000 a Euro 60.000.