Pubblico la sentenza del GUP di Cuneo di cui avevo già fatto menzione in precedenza, e che concerne la tematica della detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.
R.G. N. 100571/ 13 G.I.P.
R.G. N. 101063/ 13 SENTENZA
N. 179/2014 del 4/04/ 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Dott. Alberto BOETTI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento pena le nei confronti di
F.M. nato a S. (CN) il ............ dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in S.A. (CN) via M. n. .......
presente
Assistito e dlfeso di fiducia dall'avvocato Carlo Alberto ZAINA del foro di Rimini, con studio in Rimini in via Flaminia n. 171/B
I M P U T A T O
del reato p. e p. dall'art. 73, commi 1 e 1 bis, D.P.R. n. 309/1990, perchè senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, deteneva illecitamente nella propria abitazione sita in S.A. in via M. n. 3
N. 1 vaso in vetro con chiusura sotto vuoto con all'interno sostanza stupefacente del tipo marijuana (grammi 7,860) pari a gr. 0,135 di principio attivo;
N. 1 busta in nylon con sostanza stupefacente del tipo marijuana (grammi 5,736) pari a gr. 0,363 di principio attivo;
N. 1 vaso in vetro con chiusura sotto vuoto con all'interno, confezionate, due buste iii nylon con sostanza stupefacente del tipo marijuana (grammi 14,625 e grammi 14,689) pari a gr. 2,874 di principio attivo;
N. 1 busta di nylon con sostanza stupefacente del tipo marijuana (gramml 3,041) pari a gr. 0,022 di principio attivo;
N. 1 frammento di sostanza stupefacente del tipo hashish (grammi 0,792) pari a gr. 0,078 di principio attivo;
N. 32 semi di canapa indiana, privi di principio attivo;
N. 1 contenitore per la deframmentazione della sostanza stupefacente in metallo marca BABA con tracce di sostanza stupefacente.
Per complessivi grammi 45,952 di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a gr. 3,472 di principio attivo. Sostanza stupefacente che. per quantità, qualità, e circostanze del rinvenimento, appariva destinata ad uso non esclusivamente personale.
Reato commesso in S.A.S. in data 08/07/13.
Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Bolla e dell'avv. C. A. Zaina del foro di Rimini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza preliminare, l'imputato avanzava richiesta di rito abbreviato:
L.a richiesta veniva accolta e, terminata la discussione, il Giudice pronunciava sentenza, dando lettura immediata del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. II padre di P. allertava i CC sapendo che il figlio aveva una serra di cannabis.
l CC si recavano a casa del giovane e trovavano questa serra.
P. diceva di aver acquistato l'attrezzatura su internet.
Durante la perquisizione veniva trovata la ricevuta della consegna della serra.
La ricevuta indicava come destinatario F.M. ed il luogo di consegna coincideva con l'indirizzo di quest'ultimo in S.A., Via M..
A casa di F. venivano trovate 4 buste di cannabis ed un tranciatore di stupefacente.
2. In materia di stupefacenti, il mero data quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sin pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione. (Cass.12146/09).
Nel caso di specie, appare plausibile la tesi della precostituzione di una scorta per uso personale da parte dell'imputato, assuntore abituale di droghe "leggere", tenuto conto della modica quantità e del reddito documentato.
E' pur vero che l'attrezzatura per la coltivazione era stata spedita a lui ma egli non ne ha trattenuto neppure un pezzo, sicchè è credibile che egli abbia voluto fare un piacere al suo fornitore abituale P..
3. La sostanza stupefacente sequestrata va sottoposta a confisca, ex art. 85 comma 3 D.P.R. 309/90, ed avviata alla distruzione come prevede il successivo art. 87 comma 4.
Ai sensi dell'art. 240 c.p.p., apparendo strumentale alla preparazione cli spinelli, si ritiene di dover confiscare tutto il materiale sequestrato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 530 c.p.p., assolve l'imputato perchè il fatto non costituisce reato.
Visti gli artt. 85 co 3 e 87 comma 4 - D.P.R. 309/90, confisca la sostanza in sequestro e ne ordina la distruzione.
CUNEO, 4 aprile 2014