La Fini-Giovanardi è andata in pensione e torna in auge l’ormai “prepensionata” e “anziana” Jervolino-Vassalli. La Corte Costituzionale ha dichiarato la norma incostituzionale per vizio procedurale, in quanto la normativa venne inserita all’interno di un’altra legge con tema “Olimpiadi invernali”. Nonostante la modalità di approvazione è apparsa truffaldina a molti, la politica di palazzo non è riuscita a modificare di una virgola una normativa che fu criticata sin da prima della sua approvazione, ma nonostante tanti discorsi contrariati e promesse elettorali, non si è neanche tentato di spodestarla in ben 8 anni.
In attesa delle motivazioni della consulta, proviamo ad analizzare in parole povere cosa cambia a livello normativo, in particolar modo riguardo alla pene previste, quella che ha più causato danni nella società con una carcerazione di massa di individui che nulla hanno di criminale. Con il ritorno in vigore della Jervolino-Vassalli non significa che la cannabis è legale, ma le pene previste, sopratutto in caso di notevoli quantità, sono di gran lunga inferiori.
Bisogna ribadire innanzitutto che per Jervolino-Vassalli, si intende la legislazione in vigore prima della Fini-Giovanardi, così come modificata dal referendum del 1993, che aveva depenalizzato il consumo di qualsiasi stupefacente, ed eliminato il concetto di “dose media giornaliera” ma con “sanzioni amministrative” che considerano comunque illecito il consumo.
Bisogna anche aggiungere, che prima del quesito referendario del ’93 era considerato illegale (quindi reato penale) anche il consumo (art.72 DPR 309/90, poi abrogato da referendum), mentre la Fini-Giovanardi aveva equiparato le sostanze e reintrodotto il concetto di dose, questa volta con il concetto di ‘Dose Massima Consentita’
La norma di riferimento è chiaramente sempre il D.p.r. 309/90 del 1990 “ripulito” dalle modifiche della Fini-Giovanardi (Legge 49/2006). Ora (come prima), torna la distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, viene eliminato il concetto di dose massima consentita, la fini-giovanardi “prevedeva” pene dai 6 ai 20 anni per qualsiasi sostanza, con la vecchia ed ora nuovamente “attuale” normativa, le pene sono differenziate. Le sostanze sono raggrupate in diverse tabelle, e la cannabis è inserita in tabella II, mentre le cosidette ‘droghe pesanti’ si trovano in tabella I.
Per le sostanze in Tabella 1 (eroina, cocaina, droghe sintetiche) si rischiano dagli 8 ai 20 anni, contro i “da 6 a 20 anni” della legge appena abrogata, in questo caso la normativa è peggiorativa nel cosidetto “minimo editale” (la pena minima), come definito dall’art.73 comma 1 Dpr 309/90:
“Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.” (Art.73 Comma 1 Dpr 309/90).
Mentre per le sostanze in tabella 2 (quindi cannabis e derivati), la differenza è sostanziale in quanto la pena prevista ora va dai 2 ai 6 anni (rispetto ai dai 6 a 20 anni):
“Se taluno dei fatti previsti dai comma 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.” (Art-73 comma 4 Dpr 309/90)
Se invece i fatti contestati (ma sempre considerati spaccio) vengono considerati di lieve entità, le pene sono chiaramente minori, con la Fini-Giovanardi era prevista una pena che andava da 1 a 6 anni, mentre, tornata la distinzione tra le sostanze, anche qui le pene previste sono diversificate, si va da 1 a 6 anni (identica quindi) per le droghe pesanti, a da sei mesi a quattro anni per la cannabis:
“Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.” (Art.73 comma 5 DPR 309/90)
Le differenze ci sono anche a livello amministrativo, in caso di quantità non imputabili allo spaccio, se con la fini-giovanardi il sanzionamento era automatico dalla prima volta, prevedendo da subito il ritiro della patente ed altre sanzioni, ora torna la norma che prevede, per la cannabis, “per una sola volta” un ammonizione verbale:
“Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.” (Art.75 comma 2 DPR 309/90)
Ora in questo contesto si inseriscono altre problematiche, visto che un decreto che dovrà essere convertito in legge, ha ridotto (modificando la Fini-Giovanardi prima dell’incostituzionalità), le pene previste nei fatti di lieve entità, che da un massimo di 6 anni è passato ad un massimo di 5, e da semplice attenuante diventa norma autonoma con prescrizione propria. Ma la Jervolino-Vassalli invece prevede per questa tipologia di reato, come abbiamo visto (per la cannabis), la pena dai 6 mesi ai 4 anni.
In ogni caso la pena massima è mutata ed è passata da 20 anni a 6 anni, ed anche i termini di prescrizione sono mutati, si dovranno ricalcolare le pene e la prescrizione in base ai nuovi parametri e tantissimi che sono stati condannati ingiustamente alla detenzione, dovranno uscire immediatamente dal carcere, quindi per chi già condannato si potrà rivedere la condanna passata in giudicato attraverso il cosiddetto “incidente di esecuzione”, chiedendo appunto una riformulazione della pena. Tutte procedure che non saranno automatiche ma dovranno essere messe in moto con richieste specifiche, avvocati e quant’altro, quindi sarà una battaglia anche per chi vorrà chiedere i danni per l’ingiusta detenzione subita per una condanna non meritata o sproporzionata o la riformulazione della pena, un ottima occasione potrebbe essere una class action. Tutto questo perchè la legge non è incostituzionale dal giorno della pronuncia delle corte, ma dal giorno che entrò in vigore e quindi non è stata mai valida.
La Jervolino-Vassalli è una pessima legislazione, superata per idiozia esclusivamente dalla Fini-Giovanardi, se si esclude il diverso sanzionamento per lo spaccio di cannabis, il resto dell’impianto è analogo a livello repressivo: è vietata la coltivazione di piante per uso personale, ed anche la detenzione oltre l’uso personale (in base a paramentri irrazionali da loro decisi caso per caso), dobbiamo tener conto che quando era in vigore la Jervolino-Vassalli, c’era una tolleraranza de facto che sarà difficile ‘ripristinare’ su due piedi, basta leggere la cronaca degli arresti di questi giorni per comprendere che molto deve essere fatto per arrivare ad ottenere il diritto al consumo senza sanzioni ed all’autocoltivazione e detenzione ad uso personale.
Vogliamo avere il diritto di scelta su cosa consumare e cosa no, vogliamo avere il controllo qualitativo su cosa produciamo e consumiamo. L’autocoltivazione anche se ancora il! legale, è già una realtà che nessuna legge potrà fermare ma solo regolare, rendere legale, portare alla luce del sole, un comportamento totalmente innocuo per la società.
Davide Corda – ASCIA
Fonte: legalizziamolacanapa.org