Citazione Originariamente Scritto da KGB Visualizza Messaggio
ne approfitto per aggiungere anche io tre domande:

La corte costituzionale, nel valutare la fini-giovanardi, può tener conto anche del fatto che c'è stato un referendum nel 1993 a favore della depenalizzazione del consumo?

La corte costituzionale una volta stabilita la incostituzionalità della fini-giovanardi potrà anche valutare di propria iniziativa la costituzionalità della 309/90 oppure è necessario che si ripeta da capo il percorso fin qui seguito (ricorso alla corte costituzionale da parte di un tribunale ) ?

L'esito del referendum del 1993 che rilevanza ha nelle valutazioni? ha valore legale?
mi spiego: una legge come la fini-giovanardi, o come anche la 309/90, può essere considerata "illegittima" anche per il semplice fatto di non aver rispettato il risultato della consultazione referendaria?

grazie
Seconda risposta
1) Il referendum del 1993 abrogava la dose media giornaliera, che era il parametro per valutare - in caso di detenzione - la sussistenza di una destinazione dello stupefacente (qualunque esso fosse) allo spaccio o meno.
Poichè i temi proposti all'attenzione della Consulta sono, però, sostanzialmente differenti (illegittimità della equiparazione sanzionatoria tra sostanze tra loro differenti ed illegittimità del processo di approvazione della L. 49/2006), credo che l'esito del 1993 rimanga una situazione differente e che non produce effetti concreti sulla decisione da prendere.
Piuttosto come ho scritto prima, mi auguro che un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della L. 49/2006, non travolga, però, quell'orientamento formatosi - attraverso un'intelligente interpretazione giurisprudenziale dell'art. 73 comma 1 bis - che ha permesso in numerosi casi l'assoluzione di persone che detenevano, per uso personale, quantitativi non modici, e che, invece, con altro indirizzo interpretativo sarebbero stati condannati.
2) La Corte Costituzionale deve attenersi ai quesiti che le vengono proposti e non eccedere gli stessi. Certamente, però, credo (non sono un costituzionalista) possa razionalmente dichiarare anche l'incostituzionalità di norme che risultassero intimamente e strutturalmente collegate con quelle dichiarate illegittime, proprio per evitare che un'eventuale pronunzia produca effetti zoppicanti ed imperfetti.
Il suo quesito è, quindi, pertinente ed interessante, perchè esemplificativamente attiene alla nuova dizione della "lieve entità" di cui al comma 5 dell'art. 73, che con il d.l. n. 146 (in corso di discussione in Parlamento) questo istituto da circostanza attenuante è divenuto reato autonomo.
Or bene, il governo nel fare una cosa giusta, l'ha fatta come al solito male, perchè è stato del tutto intempestivo.
La sanzione per questo reato (73/5°), infatti, è unica per qualsiasi tipo di sostanza.
Dunque, si riproduce una situazione analoga a quella denunziata come ingiusta e sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
Se si fosse attesa la pronunzia del giudice delle leggi sarebbe stato più prudente e meno foriero di rischi.
Non vorrei, però, che questa scelta governativa costituisse un brutto segnale od auspicio, nel senso che non vorrei che il legislatore abbia già fiutato la possibilità che la Consulta respinga le questione proposti; spero proprio di no.
Se, invece, l'esito dell'udienza 11-12 febbraio fosse favorevole, temo si dovrà riproporre la questione alla Corte, in relazione al comma 5° dell'art. 73, per le ragioni che ho indicato.
3) Il mancato rispetto dell'esito della consultazione referendaria del 1993 non implica un automatico giudizio di incostituzionalità della normativa, anche se si tratta di una scelta politica che in qualche modo avrebbe dovuto essere sanzionata.
Mi permetto di agganciarmi a questa sua riflessione, per osservare che il nostro paese è gravemente inadempiente rispetto alla decisione UE 757/GAI/2004, che, tra l'altro, regola (e non secondariamente) anche il tema della coltivazione, il quale viene ritenuto depenalizzabile (quando il prodotto sia destinato al consumo del coltivatore), per quegli ordinamenti - come il nostro - che prevedano la non punibilità dell'uso personale.
Eppure politici e giudici, pur di fronte a contestazioni di questo genere - e mi credo io ho scritto ed ho vanamente sollevato il problema in vari processi - fanno orecchie da mercante.
A presto